Confederazione generale del lavoro della tecnica e delle arti di Genova

  • Storia

    E' l'Unione provinciale di Genova della Confederazione generale del Lavoro, della tecnica e delle arti (CGLTA).
    La Confederazione fu progettata come la base del sistema corporativo della Repubblica Sociale Italiana. Il suo scopo era di fungere da contenitore organizzativo di tutte le singole corporazioni, rifondate sulla base delle nuove regole stabilite nel Congresso di Verona. I dirigenti vincolarono l'organizzazione al Deutsche Arbeitsfront (DAF) nazista[non chiaro] al fine di gestire il reclutamento forzato di manodopera dall'Italia da inviare nei territori del Terzo Reich.
    La Confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti viene costituita con il decreto di Mussolini n. 853 del 20 dicembre 1943. Tale decreto dispone lo scioglimento e la liquidazione di tutte le confederazioni esistenti e delle federazioni di categoria da esse controllate. Al loro posto la Confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti avrebbe assunto la "rappresentanza giuridica" di tutti i lavoratori e delle aziende già rappresentati dalle confederazioni padronali e sindacali.
    Dopo la sconfitta della RSI, la CGLTA venne disciolta con il decreto legge n. 878 del 7 maggio 1948.
    Le corporazioni avrebbero rappresentato ognuna un settore produttivo secondo lo schema già esistente nel regime fascista e, nell'ambito della socializzazione, avrebbero rappresentato ogni settore produttivo ed indirettamente ogni lavoratore secondo una logica organicistica.
    La gerarchia interna sarebbe stata decisa su un sistema elettorale base-verticistico così articolato:
    - i lavoratori di ogni azienda socializzata avrebbero eletto l'amministratore aziendale (il cui ruolo veniva in pratica a sostituire quello del padrone o di chi da esso delegato), il quale sarebbe venuto a rappresentare il rappresentante corporativo[non chiaro] di quell'azienda (delegabile nel caso di aziende più grandi);
     - i rappresentanti corporativi di ogni azienda di un comune avrebbero eletto il rappresentante comunale di quella corporazione, i cui rappresentanti di ogni corporazione sarebbero venuti a formare il consiglio comunale; essi avrebbero eletto il rappresentante corporativo provinciale;
     - i rappresentanti corporativi di una provincia sarebbero venuti a formare il consiglio provinciale; essi avrebbero eletto il rappresentante corporativo regionale;
     - i rappresentanti corporativi di una regione sarebbero venuti a formare il consiglio regionale; essi avrebbero eletto il rappresentante corporativo nazionale;
    - i rappresentanti corporativi nazionali sarebbero venuti a formare i rispettivi ministeri e quindi tutti assieme il consiglio dei Ministri.

    https://it.wikipedia.org/wiki/Confederazione_Generale_del_Lavoro,_della_Tecnica_e_delle_Arti

    Nel fondo Partito d'Azione della Liguria - Segreteria regionale e provinciale di Genova, busta 23, sala Cln n.g. 524 (a), fascicolo "Varie Propaganda; Pubblicazioni di partito e stampa su temi sindacali" è reperibile un opuscolo a cura della Confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti unione provinciale di Genova, intitolato: "Disciplina del trattamento economico degli impiegati tecnici ed amministrativi e del personale equiparato del settore industriale", datato 1945. In ordine sparso vi si legge: "Sono da considerarsi equiparati agli impiegati tutti i lavoratori che esplichino mansioni superiori a quelle degli operai classificati nella categoria massima degli operai stessi, nonché quelli che abbiano mansioni particolari di fiducia o responsabilità che non siano normalmente attribuite agli operai, oppure che guidino o controllino il lavoro di un gruppo di operai". Nella tabella delle categorie e degli stipendi base mensili si leggono, a titolo esemplificativo, alcune retribuzioni: per uomini di età superiori a 21 anni L.3300; per donne superiori a 21 anni L.2700; con età inferiore a 21 anni M. 2500, F. 2000; uomini dai 16 ai 17 anni L.1150, donne dai 16 ai 17 anni L.1050; uomini sotto i 16 anni L.900, donne sotto i 16 anni L.850. "I lavoratori che esplicano, con carattere di continuità, mansioni di più categorie devono essere assegnati alla categoria corrispondente alle mansioni di grado maggiore". "Nell'ipotesi che si tratti di sostituzione per assenza temporanea di un altro lavoratore dovuta a malattia, infortunio, gravidanza e maternità, servizio militare, il passaggio alla categoria superiore dovrà avvenire quando la sostituzione duri oltre un anno". "Per i laureati di prima assunzione, che non abbiano alcuna preparazione pratica, si farà luogo ad un periodo di tirocinio che comunque non potrà essere superiore ad un anno. Durante tale periodo il loro stipendio obase non potrà essere inferiore all'80 per cento di quello stabilito per gli impiegati adulti di 2° categoria". In caso di lavoro in giorni festivi la retribuzione oraria individuale aumenterà del 50%; del 25% in caso di lavoro notturno non compreso in turni avvicendati.