Esattoria delle Imposte

  • Storia

    Fu Quintino Sella, con la collaborazione attiva di Giovanni Giolitti, a volere l'unificazione dei sistemi di riscossione propri degli Stati Preunitari, attuata, con la legge 20 aprile 1871, n. 1925: essa, rappresenta l’origine del sistema tributario italiano. La L. 192/1871, attribuì al sistema esattoriale, la responsabilità delle entrate pubbliche derivanti dalle imposte dirette e le relative garanzie di rigorosità nella fase della tutela esecutiva del credito fiscale. Tale sistema ruotava sulla figura dell'esattore, ovvero, un imprenditore che, anticipando all'Erario le somme da riscuotere, acquisiva il servizio della riscossione delle imposte in un determinato ambito territoriale. L’esattore, percepiva una quota del tributo, detta "aggio esattoriale", quale compenso per l’anticipazione finanziaria, che, a seconda dei casi, veniva posto a carico dell'erario o del contribuente, trattenendolo in sede di riversamento delle somme riscosse. Il sistema di riscossione così strutturato, era caratterizzato dalla clausola del non riscosso come riscosso, ovvero, dalla previsione contrattuale della responsabilità personale dell'esattore per l'inesigibilità del tributo: l’esattore, poteva, quindi, ripetere quanto versato all'erario solo a seguito della dimostrazione dell'insolvenza del debitore del tributo nonostante la diligenza nell'azione di notifica del ruolo e di espropriazione forzata. Sotto il profilo giuridico, la riscossione tramite esattore dava luogo ad una separazione tra la titolarità del credito, che restava attribuita al soggetto attivo del tributo, e la titolarità dell'azione esecutiva, che veniva invece attribuita all'esattore e che la esercitava sotto la sua responsabilità: in tal modo si rendeva più agevole un possibile giudizio di conto diretto ad accertare, sia il rispetto della normativa sul recupero del tributo iscritto a ruolo, sia un giudizio volto ad accertare la legittimità delle misure esecutive adottate. Il sistema esattoriale, veniva riformato, senza subire, tuttavia, modifiche della struttura portante, nel 1902, nel 1922 e nel 1958: tali riforme, superavano indenni il giudizio di costituzionalità resosi necessario a seguito del nuovo assetto istituzionale derivante dalla Costituzione Repubblicana, tanto da rappresentare, ancora alla fine del 2000, uno degli strumenti più importanti per la realizzazione del prelievo tributario, in particolare, dal punto di vista dell'effetto dissuasivo di comportamenti devianti che avrebbero minato il metodo dell'autotassazione su cui si fondava il nuovo sistema di fiscalità di massa introdotto dalla riforma tributaria dei primi anni settanta. Il sistema esattoriale, rimasto sostanzialmente invariato con la riforma tributaria dei primi anni settanta, il cui DPR 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), si limitava a riprodurre la previgente normativa, esteso con il DPR 28 gennaio 1988, n. 43 alle imposte indirette, veniva profondamente modificato con il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237 (Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari) e il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), introducendosi al posto dell'esattore la figura del Concessionario del servizio di riscossione, attribuito a soggetti particolarmente qualificati dal punto di vista patrimoniale e professionale, fino a giungere alla definitiva soppressione del sistema con al riforma del 2005.

    Giampaolo Morini, Trattato sulla riscossione tributi:
    http://www.ilcaso.it/tributario/trattato-riscossione-tributi.pdf