Ispettorato del lavoro di Genova

  • Storia

    L'Ispettorato del lavoro nasce nel 1906 e si occupa della tutela dei rapporti di lavoro e della sicurezza sul lavoro. Suo erede è L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), un'agenzia del governo italiano istituita dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149.

    Il primo esempio di ispettori del lavoro nasce con la legge 3 aprile 1879 n. 4828, del Governo Depretis III istituì nell'allora Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio due posti di Ispettori dell'Industria e dell'insegnamento industriale. A tali Ispettori non vennero assegnati compiti specifici, per attribuzioni particolari ma si dovette aspettare la legge 11 febbraio 1886 n. 3657 (legge Berti), sul lavoro dei fanciulli.
    Nel 1893, con la legge del 30 marzo, la n. 184 viene istituito il Corpo degli Ispettori e Ingegneri delle miniere, cave e torbiere. Visti i risultati non molto brillanti con la legge 17 marzo 1898 n. 80, si dispose che per assicurare l'applicazione delle leggi in materia di lavoro ci si rivolgesse anche ad ulteriori funzionari con compiti di Polizia Giudiziaria.
    Nel 1904 venne ratificata, con la legge 29 settembre 1904 n. 572, la Convenzione tra Italia e Francia che impegnava all'istituzione del futuro Ispettorato del Lavoro. La Legge 29 giugno 1902, n. 246, recante Istituzione di un ufficio del lavoro presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, creò presso il Ministero dell'Agricoltura Industria e Commercio, a livello centrale un Ufficio del Lavoro. L'Ufficio del lavoro aveva il compito di raccogliere, coordinare e pubblicare informazioni relative al lavoro in tutto lo Stato e nei paesi esteri interessati dall'emigrazione italiana.
    Con la legge 19 luglio 1906, n. 380 nasce il "Corpo degli Ispettori del Lavoro", fortemente voluta dal ministro Francesco Cocco-Ortu, esponente di spicco dell'area giolittiana. Successivamente si completò con la legge 22 dicembre 1912, n. 1361, recante Istituzione del Corpo degli ispettori dell'industria e del lavoro, a livello periferico il processo di organizzazione delle strutture organizzative del lavoro sviluppando quanto previsto durante l'età giolittiana con l'Ufficio del Lavoro. La legge del 1912, quindi, istituì in ogni provincia un Ispettorato dell'industria e del lavoro, organo periferico del Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio.
    Pochi anni dopo l'istituzione, la prima guerra mondiale e l'avvento del regime fascista, modificarono profondamente l'organizzazione centrale dello stato italiano in tema di lavoro, industria e commercio. Di conseguenza, gli Ispettorati divennero, di volta in volta, amministrazioni periferiche di differenti dicasteri.
    Dal RD 22 giugno 1916, n. 755, recante Istituzione del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, la Legge 3 giugno 1920, n. 700, recante Istituzione del Ministero per il Lavoro e la Previdenza sociale. Delineazione delle competenze, divise il Ministero dell'Industria predetto in Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e in Ministero dell'Industria e del Commercio.
    Ma è durante il ventennio fascista che inizia ad estendere i suoi compiti e poteri cambiando il nome in Ispettorato delle Corporazioni, con RD 14 novembre 1929, n. 2183 e con RDL 28 dicembre 1931, n. 1684, che trasformò la denominazione in Ispettorati corporativi del lavoro e si videro attribuiti nuovi compiti.
    Nel 1923 fu soppresso il Ministero, con RD 27 aprile 1923, n. 915, recante Soppressione del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Con il RD 5 luglio 1923, n. 1439, recante Riunione in un unico Ministero, denominato Ministero dell'Economia nazionale dei servizi e degli uffici dipendenti dai Ministeri dell'Agricoltura, e dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, infatti, venne istituito il Ministero dell'Economia Nazionale, che riunì in un unico dicastero i ministeri economici preesistenti. Nei precedenti tre anni da tale Ministero era dipeso l'Ispettorato del Lavoro.
    Infine, con il RD 2 luglio 1926, n. 1131 venne istituito il Ministero delle Corporazioni. Da questo ministero, da allora e fino alla loro soppressione avvenuta nel 1931, avvenuta con RDL 28 dicembre 1931, n. 1684, recante Attribuzioni e poteri concessi all'Ispettorato del lavoro, dipesero infine gli Ispettorati dell'Industria e del Lavoro.
    Contestualmente all'Conferenza Internazionale del Lavoro presso la sede ILO di Ginevra, l'11 luglio 1947 viene sottoscritta la "Labour Inspection Convention, 1947"), che si applica ai settori dell'Industria e, in via opzionale, del Commercio.
    I Paesi aderenti possono stabilire esenzioni nei settori dell'industria mineraria e del trasporto (in base all'art. 2), e l'applicazione al settore del Commercio è altresì facoltativa in conformità all'articolo 25).
    Con riferimento al personale preposto alle attività ispettive nei settori dell'industria, la Convenzione afferma in capo ai Paesi aderenti vari obblighi, quali:
        la qualifica di pubblici funzionari, l'effettiva continuità occupazionale, l'indipendenza da condizionamenti esterni (art. 6)
        il prerequisito di competenza per l'assunzione in ruolo, e la formazione professionale continua (art. 7),
        pari opportunità per uomini e donne (art. 8)
        l'approvazione di norme nazionali tese a garantire il contributo all'espletamento delle attività ispettive da parte di esperti e specialisti tecnici, specificamente qualificati, in campo medico, ingegneristico, elettrico e chimico (art. 9)
        la determinazione di un organico adeguato per le attività ispettive in rapporto ai luoghi di lavoro eleggibili, ai lavoratori impiegati, alle norme applicabili, ed al contesto operativo (art. 10).
    Un'autorità centrale -nazionale, federale, o di altro tipo- avente il compito di effettuare la supervisione e il controllo delle attività ispettive (art. 4).
    La "Convenzione n. 81 concernente l'ispezione del lavoro nell'industria ed il commercio" è stata ratificata in Italia con legge 2 agosto 1952, n. 1305 (G.U. 17 ottobre 1952, n. 242) - "Ratifica ed esecuzione di ventisette convenzioni internazionali del lavoro", la quale stabilisce che "piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla data della loro entrata in vigore" (art. 2), di cui all'art. 33 della Convenzione.
    Nell'ordinamento italiano, esistono alcune eccezioni successive per il lavoro femminile notturno nelle realtà industriali private (Corte Costituzionale sentenza 9 luglio 1986, n. 210).
    Nel dopoguerra l'Ispettore del Lavoro conosce un'evoluzione segnata dal rapido mutamento sociale ed economico, riflessi nella disciplina giuslavoristica italiana.

    https://it.wikipedia.org/wiki/Ispettore_del_lavoro