L'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra fu istituita con legge 25 marzo 1917, n. 481 e riformata con r.d. 18 agosto 1942, n. 1175, convertito in legge 5 maggio 1949, n. 178.
In base all'art. 1 della legge del 1949 l'ente, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposto alla tutela e vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, assumeva la denominazione di Opera nazionale per gli invalidi di guerra (ONIG), con sede in Roma, e svolgeva le seguenti funzioni: "fornire assistenza sanitaria, ortopedica e protesica, in quanto non sia stata compiuta dall'amministrazione militare e sia resa necessaria da successivi bisogni dell'invalido; fornire assistenza morale e preparazione alla rieducazione dell'invalido; fornire assistenza sociale degli invalidi, curandone l'istruzione generale e professionale, al fine di rieducarli, preferibilmente all'antica loro professione agricola od operaia, o di educarli ad una nuova rispondente alle loro attitudini e condizioni sociali od economiche ed alle condizioni e risorse di lavoro delle località in cui risiedono; fornire assistenza materiale, quando sia resa necessaria dalle condizioni peculiari degli invalidi, collocandoli anche presso istituti di ricovero; predisporre il collocamento al lavoro degli invalidi; fornire assistenza giuridica, quando le condizioni personali dell'invalido non lo mettano in grado di far valere le sue ragioni o quando debba essere assoggettato a tutela o curatela. Nei riguardi degli invalidi minorenni ed eventualmente dei figli minorenni degli invalidi o che si trovino nella incapacità assoluta a lavoro proficuo, l'Opera nazionale ha tutte le attribuzioni e le facoltà stabilite per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra; mettera a punto tutti quei provvedimenti di protezione, di vigilanza, di controllo, che riguardano l'applicazione del presente decreto ed ogni altra disposizione a favore degli invalidi di guerra".