L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (UNSEA) fu istituito con Decreto Legislativo Luogotenenziale del 26 aprile 1945, n. 367.
L'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura (UCSEA) è ufficio periferico, di zona, dell' Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura (UPSEA), a sua volta ufficio esecutivo a livello provinciale dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (UNSEA) che era alle dirette dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Ente di diritto pubblico.
Le principali norme e decreti emanati per la disciplina dell'agricoltura in periodo bellico e postbellico furono i seguenti:
- L. 18 maggio 1942, n. 566, Riordinamento degli enti economici dell'agricoltura e dei consorzi agrari, che istituisce gli Enti economici dell'agricoltura riunendoli in associazione nazionale e organizzati gerarchicamente in uffici provinciali e periferici, con lo scopo di coadiuvare il Ministero dell'agricoltura e delle foreste nell'organizzare e dirigire la disciplina dell'ammasso dei prodotti agricoli e di allevamento, nonché controllare la cura delle malattie delle piante e del bestiame.
- "Direttive ministeriali per l'organizzazione dell'agricoltura e della consegna dei prodotti agricoli" del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Quartier generale commissione alleata di controllo sottocommissione per l'agricoltura del 9 luglio 1944.
- D.Lg. 30 agosto 1944, n. 579, istituzione dell'Ufficio nazionale servizi all'agricoltura (UNSA), che sopprime gli Enti economici dell'agricoltura e al contempo istituisce l'Ufficio nazionale servizi dell'agricoltura (art.3: " L'UNSA succede a titolo universale agli Enti economici soppressi") organizzato in organi periferici, provinciali e comunali (art.3).
- D.Lg.Lgt. 26 aprile 1945, n. 367, Istituzione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (UNSEA), il cui compito principale è quello di rilevare ed elaborare dati statistici e d economici interessanti la produzione agricola.
- D.Lg. del Capo provvisorio dello stato del 30 maggio 1947, n. 439, "Norme per il conferimento del grano, dell'orzo, del granoturco e del risone ai 'granai del popolo' ", con cui si danno le direttive sulla prassi da tenere per assicurare l'approvvigionamento alimentare della popolazione e si ribadisce il ruolo centrale dell'UCSEA. Funzioni, occupazioni e attività I compiti dell'UCSEA, così come si deduce dall'art. 2 del D.Lg.Lgt 367/1945 erano principalmente i seguenti:
- rilevare, elaborare e segnalare dati statistici ed economici interessanti la produzione agricola;
- raccogliere e controllare le denunce di produzione agricola;
- reperire i prodotti agricoli sottoposti a disciplina di ammasso o di vincolo;
- organizzare la consegna dei prodotti agricoli e di controllare l'adempimento della consegna di detti prodotti;
- assistere i produttori nell'attuazione della disciplina di ammasso o di vincolo.
In sostanza all'UCSEA e alle sue ramificazioni era demandata l'organizzazione dei centri di consegna agricoli e della raccolta e controllo delle denunce di produzione agricola.
L'Ufficio comunale UCSEA doveva inoltre redigere settimanalmente degli elenchi delle denunce di macellazione degli animali alla SEPRAL (Sezione provinciale dell'agricoltura) di Trento.
L'Ufficio comunale statistico 2/2 economico dell'agricoltura lavorava di prassi insieme all'ufficio annonario del comune stesso, dove il fine era di controllare a scopi statistici la produzione e i prodotti raccolti, piuttosto che controllare la distribuzione e il consumo di tali prodotti attraverso il sistema delle tessere annonarie. Struttura Amministrativa L'UCSEA era alle dirette dipendenze dell'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura (UPSEA) che a sua volta era emanazione a livello provinciale dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (UNSEA).
Per l'accertamento delle superfici adibite a coltura agraria e per la determinazione della produzione agricola conseguita, L'UCSEA si avvaleva di personale proprio ai fini di elaborare i dati in base alle denunce agricole che i conduttori erano obbligati a presentare oppure in base a rilevamenti di ufficio.
Il personale dell'UCSEA poteva eseguire direttamente dei sopralluoghi nelle aziende produttrici e nei locali di deposito oppure di far obbligo ai singoli produttori di presentarsi alla propria sede; più spesso un funzionario dell'UPSEA, con funzioni di segretario, faceva parte del Comitato comunale dell'agricoltura, con voto deliberativo, e riceveva le denunce aziendali dal Comitato comunale.
Il rappresentatnte provinciale discuteva insieme al Comitato comunale l'elenco delle persone autorizzate a trattenere parte del prodotto, elenco che serviva poi per il rilascio delle bollette di macinazione.
Una volta stabilite dall'incaricato provinciale le quote di accertamento di cereali da consegnare ai granai del popolo, esse dovevano essere sottoposte al giudizio del Comitato comunale, il quale poteva emettere, in caso di contrasto, un giudizio arbitrale. Contesto generale L'UNSEA e sue organizzazioni periferiche, nell'esercizio della propria attività era sottoposto al controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero delle finanze ciascuno per la propria competenza; lavorava inoltre in stretta relazione con i Comitati provinciali dell'agricoltura e i Consorzi agrari provinciali, nonché, a livello base, con l'Ufficio annonario del comune.