La legge Falco enunciava la natura delle entrate della comunità all'art. 22: "rendite patrimoniali, proventi delle tasse e dei diritti e complesso dei contributi da imporsi agli appartenenti alla comunità". Gli elenchi di entrate e uscite presentano l'attività della comunità e delle opere pie spesso in una prospettiva unitaria (diversamente da quanto accade nel caso dei bilanci e dei conti consuntivi in cui notiamo il desiderio di mantenere separati i documenti relativi a ciascuna opera pia e quelli della comunità), cfr. ad esempio U.A. ora 164.