I mandati di pagamento sono in qualche modo speculari agli ordini di riscossione: anche in questo caso la documentazione è assai scarsa. I mandati di pagamento sono per lo più divisi per opera pia e per quelli di ciascuna opera pia si rimanda alle serie specifiche (non sono sopravvissuti mandati di tutte le opere pie e non è quindi possibile determinare se e in quale quantità tali documenti venissero prodotti per le opere pie non menzionate). Stando all'art. 19 della Legge Falco spettava al presidente la firma dei mandati di pagamento.