Fondazione Carlo Donat-Cattin - Polo del '900

Comprensorio di Torino

Serie
  • Tipologia

    serie

  • Data

    1976-1978

  • Contenuto

    L’esperienza dei Comprensori della Regione Piemonte, iniziata nel 1975 e conclusasi nel 1985 (1), rappresenta un momento significativo per la storia della gestione e amministrazione pubblica del territorio.
    Brizio è nominato capo gruppo del Comprensorio di Torino.

    (1) Per la nascita dei comprensori: Legge regionale 4 giugno 1975 n. 41 “Individuazione ed istituzione dei comprensori” (B.U. 10 giugno 1975, n. 23, legge approvata dal Consiglio regionale del Piemonte il 28 aprile 1975). I Comprensori sono 15: Comprensorio di Torino, Comprensorio di Ivrea, Comprensorio di Pinerolo, Comprensorio di Vercelli, Comprensorio del Biellese, Comprensorio di Borgosesia, Comprensorio di Novara, Comprensorio del Verbano-Cusio-Ossola, Comprensorio di Cuneo, Comprensorio di Saluzzo-Savigliano-Fossano, Comprensorio di Alba-Bra, Comprensorio di Mondovì, Comprensorio di Asti, Comprensorio di Alessandria, Comprensorio di Casale.
    Si veda anche Legge 22 luglio 1975 n. 382Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione” e Legge regionale 19 agosto 1977 n. 43 “Le procedure della programmazione” (B.U. 25 agosto 1977, suppl. al n. 34). 
    Per l'estinzione dei comprensori: Legge regionale 30 aprile 1985 n. 57 “Norme per il riordino dei compiti attribuiti ai Comitati Comprensoriali e criteri per la riorganizzazione delle materie di competenza regionale. Disciplina transitoria degli organi dei Comitati Comprensoriali” (B.U. 3 maggio 1985, n. 19); Legge regionale 29 gennaio 1986 n. 9 “Disposizioni relative alla fase transitoria di riordino delle funzioni svolte dagli Organi comprensoriali” (B.U. 5 febbraio 1986, n. 5) e Legge regionale 2 aprile 1986 n.16 “Integrazioni alla legge approvata dal Consiglio Regionale in data 27 dicembre 1985 ed avente per titolo: Disposizioni relative alla fase transitoria di riordino delle funzioni svolte dagli organi comprensoriali” (B.U. 9 aprile 1986, n. 14). Si veda anche il documento elaborato in occasione della riunione congiunta dell'VIII Commissione (Problemi istituzionali. Enti locali. Ente intermedi), dei presidenti della Commissioni comprensoriali e dei presidenti dei Gruppi consiliari del 6 marzo 1985 con l'ordine del giorno “Esame della proposta di L.r. n. 499 di iniziativa delle Province piemontesi recante Principi per il riordino delle autonomie locali in Piemonte”, che recita:
    “a) Si condivide l'intento espresso nel testo proposto di semplificare il quadro istituzionale esistente, con la soppressione dei Comitati comprensoriali e l'individuazione di un unico Ente intermedio, rappresentato dalla Nuova Provincia riformata, e come previsto dalla Costituzione.
    b) Si rileva l'inopportunità del momento di presentare, da parte dell'Unione delle Province piemontesi, e di approvare conseguentemente da parte della Regione Piemonte, una legge che, non limitandosi al semplice provvedimento di soppressione degli Organismi comprensoriali, bensì trattando l'attribuzione di compiti e deleghe di competenza regionale alle Province ed ai Comuni, anticipa gli orientamenti e le direttive della legge-quadro a livello nazionale, la cui promulgazione ed approvazione, data per imminente, è fondamentale per l'istituzione delle specifiche competenze dell'Ente intermedio e dell'Ente locale, a livello unificato e omogeneo, dalla Provincia ai Comuni singoli e/o associati e dalla Regione medesima.
    c) Si rileva altresì, per quanto attiene alla prevista figura dell'Assemblea dei Sindaci, così come sommariamente tratteggiata nella proposta di legge, che essa lascia ampio spazio al pericolo di una ripetizione delle carenze funzionali partecipative già emerse purtroppo nel corso dell'esperienza comprensoriale.
    d) A tal proposito, poiché il concreto dibattito in merito alla riforma dell'Ente intermedio è fondamentale non solo a garantire la funzionalità dell'apparato statale, ma anche e soprattutto per difendere e consolidare il sistema democratico esistente, si ritiene che il provvedimento legislativo proposto per iniziativa delle Province piemontesi, a causa dei troppo ristretti tempi previsti e dello scarso apporto partecipativo concesso ad amministratori e cittadini, non consenta una sufficiente e chiara presa di visione, un'analisi e un giudizio del documento medesimo, nonché una concreta possibilità di tradurre in proposte specifiche ed articolate la notevole esperienza che i singoli Consiglieri comprensoriali, e l'Organismo nel suo complesso, hanno accumulato in circa dieci anni di attività ed impegno.
    Ci si augura che tale bagaglio di esperienza non vada inutilmente disperso, ma si possa anzi trovare ulteriori momenti di raccolta e utilizzo, ai fini di una elaborazione di più corrette ed efficaci disposizioni legislative”.
    In conclusione vengono approvati “gli intendimenti della Regione Piemonte ad uniformarsi alle tendenze in atto in campo nazionale per quanto concerne l'istituzione di un unico Ente intermedio, con competenze ben definite anche nei settori della programmazione e pianificazione locale, raccomandando però nel contempo alla Regione Piemonte di porre ben diversa attenzione, sia sull'inopportunità a oltrepassare il Parlamento nelle sue funzioni costituzionali, sia a meditare maggiormente su quanto attiene la materia in questione, al fine di meglio precisare ogni singola disposizione legislativa in merito, coi tempi più consoni e metodi più rispettosi della partecipazione democratica e dell'informazione dei singoli cittadini e degli Enti locali interessati".

Per informazioni e consultazione scrivere a:

archivio.biblioteca@polodel900.it