Impiegati privati occupati all'estero, assegnati a campi di concentramento o luoghi di confino (Indennità)
Unità archivistica
Segnatura archivistica
A/1269
Data
1941 - 1941
Contenuto
Indagine effettuata nei vari settori merceologici per individuare le aziende con dipendenti o attualmente in campo di concentramento all'estero o in Africa Orientale. Fascicolo relativo a questionari con risposte negative
Note
L'art. 2 del R.D.L. 20 marzo 1941, n. 123, convertito in legge 1 agosto 1941, stabilisce che agli impiegati privati e ai lavoratori assimilati di cittadinanza italiana occupati all'estero, che per effetto dello stato di guerra, siano stati assegnati a campi di concentramento o a luoghi di confino, e che all'atto di tale assegnazione erano alle dipendenze di aziende italiane, di succursali, filiali ed agenzie di esse, appartenenti a datori di lavoro di cui all'art. 4 della legge 10 giugno 1940, n. 653, è dovuta, a carico della Cassa per il trattamento di richiamo degli impiegati privati, una indennità mensile per tutto il tempo intercorrente dalla data dell'internamento o del confino sino alla fine di due mesi successivi alla loro cessazione.. Si prega codesta Unione di voler comunicare a questa sede il nominativo delle ditte che hanno succursali ecc. (Circolari. INPS 31 ottobre 1941, n. 5602)