Partito comunista italiano. Comitato regionale, Piemonte; <1948-1991>
Storia
Nello statuto del V° Congresso nazionale del Pci compare l’aggettivo regionale riferito alla possibilità che le federazioni provinciali possano, per decisione del Comitato centrale, essere raggruppate in federazioni regionali autonome; le federazioni provinciali mantenevano rapporti diretti con gli organi centrali del partito senza alcun organismo intermedio. Nel 1947 un gruppo di dirigenti viene distaccato dal centro nelle regioni per rafforzare le organizzazioni federali e attorno a questi dirigenti si formano dei comitati regionali che consistono in riunioni di segretari federali presiedute dai rappresentanti della Direzione del partito. I comitati regionali vengono disciplinati dal VI° congresso nazionale del gennaio del 1948, il segretario regionale viene nominato dalla Direzione del partito, di cui spesso è membro e procede alla costituzione del comitato insieme ai segretari delle federazioni della regione. Nello statuto del VII° congresso del 1951 viene precisato che, oltre che dai segretari regionali designati dalla Direzione del partito e dai segretari federali, il comitato regionale è formato anche “da altri compagni scelti fra coloro che abbiano funzioni importanti nella regione”. In ogni caso gli organismi regionali non vengono eletti da istanze sovrane statutarie quali i congressi. Fra il VII° e l’VIII° Congresso nazionali, in seguito alla morte di Stalin, in concomitanza del processo di revisione delle posizioni del Pcus e del comunismo internazionale, si manifestano nel partito profonde tensioni ed inquietudini; in questa situazione sembra che i comitati regionali abbiano acquisito troppa autonomia e autorità.
Tra il 1954 e il 1956 i comitati vengono infatti ridimensionati, a conferma di ciò l’VIII° Congresso sancisce la liquidazione del segretario regionale e tale decisione viene riconfermata nel IX° Congresso nel 1959. Più tardi però, con l’inizio della battaglia politica per l’istituzione delle regioni e con l’impegno più concreto del Pci a questo proposito, i comitati regionali riprendono una loro funzione e nello statuto dell’IX° Congresso essi risultano costituire “il tramite principale attraverso cui gli organi dirigenti nazionali si collegano con le organizzazioni periferiche e le dirigono, ferma restando la necessità di collegamento diretto del centro nazionale con le federazioni (...) organi decentrati della direzione nazionale(...)”. Essi vengono eletti da conferenze regionali composte rispecchiando la proporzione degli iscritti delle varie federazioni. I delegati delle conferenze regionali vengono nominati dai comitati federali e dalle commissioni federali di controllo in seduta comune secondo le norme concordate con la Direzione del partito. È la prima volta che viene data facoltà di eleggere organi dirigenti ad una conferenza, invece che ad un congresso, anche se “in casi particolari previa l’approvazione della Direzione del partito,la preparazione delle conferenze regionali e la nomina dei delegati può avvenire attraverso congressi e/o conferenze federali” (statuto XI° Congresso nazionale). Tali decisioni vengono ripetute dagli statuti approvati nel XII° e nel XIII° Congresso.
Nel 1970 viene istituito l’ente Regione e ciò porta a rafforzare il ruolo e l’autorità del comitato regionale: “Lo statuto approvato al XIV° Congresso nazionale del Pci del 1975, introduce con l’art. 28, la norma generalizzata del congresso regionale. In particolare esso stabilisce che il congresso regionale diviene un’istanza permanente. Esso riunisce i delegati eletti dai congressi federali esattamente come per i congressi nazionali.
Il congresso regionale si tiene ogni quattro anni, intercalato di due anni rispetto al congresso nazionale. Il congresso regionale (...) elegge il nuovo comitato regionale e, novità assoluta, elegge una commissione regionale di controllo”213. Il ruolo, le attribuzioni e il funzionamento del comitato regionale vengono riconfermati nei congressi successivi senza sostanziali variazioni. Nello statuto del XVIII° Congresso del Pci, l’articolo 24 che riporta il titolo “Gli organi dirigenti regionali”, fra l’altro, stabilisce in modo più preciso e definito, rispetto agli altri statuti dei congressi precedenti, alcune competenze: “Il Comitato regionale elegge su proposta del presidente del congresso, il proprio presidente e su proposta di quest’ultimo il segretario regionale del partito. Su proposta di una commissione presieduta dal segretario regionale del partito ed eletta dal Comitato regionale elegge la Direzione regionale, gli organi esecutivi e il tesoriere; attribuisce particolari incarichi di lavoro regionali; propone il presidente al gruppo regionale. Il Comitato regionale si riunisce almeno una volta ogni due mesi”. Inoltre: “Il presidente del Comitato è membro di diritto della direzione regionale”; la commissione regionale di controllo assume il nome di commissione generale di garanzia.